IMU


Che cos'è:

IMU è l'acronimo di Imposta Municipale Unica. Ha sostituito la vecchia Ici, l'Irpef e le relative addizionali regionali e comunali calcolate sui redditi fondiari riferiti ad immobili non locati.
Si paga sulle abitazioni principali di lusso (categorie A/1, A/8 e A/9), sulle seconde case e su tutti gli altri immobili (ad esempio terreni edificabili, laboratori, negozi, capannoni, box non di pertinenza dell’abitazione principale).


Requisiti:

Presupposto dell’imposta è il possesso di beni immobili siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati e di qualunque natura, con esclusione delle abitazione principali non relative ad immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e delle pertinenze delle stesse.
Soggetti passivi dell’imposta sono:
a. il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa;
b. il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;
c. il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
d. il locatario, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data dalla stipula e per tutta la durata del contratto;
e. l’ex coniuge assegnatario della casa coniugale, in quanto titolare di un diritto di abitazione.

Ai fini dell’imposta IMU:
a. per “abitazione principale” si intende l’immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo 11 familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni di cui al presente regolamento previste per l’abitazione principale e per le sue relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano ad un solo immobile;
b. per “pertinenze dell’abitazione principale” si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo;
c. per “fabbricato” si intende l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l’area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all’imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
d. per “area fabbricabile” si intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell’indennità di espropriazione per pubblica utilità. Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l’utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all’allevamento di animali. L’agevolazione è applicabile anche alle ipotesi in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente. Nell’ipotesi in cui il terreno sia posseduto da più soggetti, ma condotto da uno solo, che abbia comunque i requisiti sopra individuati, l’agevolazione di cui alla presente lettera si applica a tutti i comproprietari;
e. per “terreno agricolo” si intende il terreno adibito all’esercizio delle seguenti attività: coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.


Dove:

UFFICIO TRIBUTI, PATRIMONIO E COMMERCIO
Via Leonardo da Vinci snc 2°piano
070 997013
fax 070 997075
ufficio.tributi@comune.villaputzu.ca.it

ORARIO E GIORNI DI APERTURA AL PUBBLICO:
Mattina: Lunedì e venerdì dalle ore 10:30 alle ore 13:00
Pomeriggio: Mercoledì dalle ore 16:00 alle ore 18:00

 

B) DOVE RIVOLGERSI: 
RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI, PATRIMONIO E COMMERCIO Dott.ssa Daniela Usai

Via Leonardo da Vinci snc 2°piano
070 997013
fax 070 997075
ufficio.tributi@comune.villaputzu.ca.it


ORARIO E GIORNI DI APERTURA AL PUBBLICO:
Mattina: Lunedì e venerdì dalle ore 10:30 alle ore 13:00
Pomeriggio: Mercoledì dalle ore 16:00 alle ore 18:00

 


Come:

Il pagamento dell’IMU avviene per autoliquidazione secondo le aliquote deliberate dal Comune.
Attualmente l’aliquota è pari all’8,6 per mille.
Si suggerisce l’utilizzo del sito internet: www.amministrazionicomunali.it/ per la determinazione dell’importo e per la stampa degli F24.  


Tempistica:

SCADENZA DELLA DOMANDA
16 giugno/ 16 dicembre


Documentazione:

 Si suggerisce l’utilizzo del sito internet: www.amministrazionicomunali.it/ per la determinazione dell’importo e per la stampa degli F24.


Costi:

 Il versamento dell’imposta è effettuato in due rate di pari importo, la prima con scadenza alla data del 16 giugno e la seconda con scadenza il 16 dicembre, oppure in un’unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno.
L’imposta è versata autonomamente da ogni soggetto passivo.
Il versamento deve essere eseguito mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell’articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite dai provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributi.
Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.


Normativa:

 L’I.M.U., anticipata in via sperimentale dal 2012, è disciplinata dall’art. 13 del Decreto Legge 06.12.2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22.12.2011, n. 214.
Sono da considerare anche:
- gli articoli 8 - 9 - 14 del D.Lgs. 14.03.2011, n. 23 e successive modificazioni che dettano la disciplina originaria dell’I.M.U. e il D.Lgs. 30.12.1992, n. 504 istitutivo dell’I.C.I., in quanto  compatibili, entrambi richiamati dalla norma sopra citata;

-il Decreto Legge 02.03.2012, n. 16 convertito con modific. dalla Legge 26.04.2012, n. 44.

Inoltre dal 2013 si devono considerare:
- la Legge 24.12.2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013) - art. 1, comma 380 (modificativa dell’art. 13 del Decreto Legge 201/2011);
- il Decreto Legge 08.04.2013, n. 35 ( art. 10, comma 4 ) convertito dalla Legge 06.06.2013,
 n. 64 (modificativo dell’art. 13 del Decreto Legge 201/2011);
- il Decreto Legge 21.05.2013, n. 54 convertito con modific. dalla Legge 18.07.2013, n. 85;
- il Decreto Legge 31.08.2013, n. 102 convertito con modificazioni dalla Legge 23 ottobre 2013, n. 124;
- il Decreto Legge 30.11.2013, n. 133.

Dal 2014:
-la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ( Legge di stabilità 2014 );
-il Decreto Legge 6 marzo 2014, n. 16 convertito con modificazioni dalla Legge 2 maggio 2014, n. 68.

Dal 2015:
- il Decreto Legge 28.03.2014 n. 47 convertito dalla Legge 23.05.2014 n. 80;
- il Decreto 25 marzo 2015 del Ministero dell’Economia e delle Finanze ( aggiornamento coefficienti dei fabbricati a valore contabile per l’anno 2016).

Dal 2016:
- Legge di stabilità 2016, L. 28 dicembre 2015, n. 208.
-Regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale, approvato con
deliberazione commissariale con i poteri di Consiglio Comunale n. 12 del 17/07/2014 e modificato
con deliberazione commissariale con i poteri di Consiglio Comunale n. 7 del dell’11/05/2015.


Questo procedimento è stato stampato da: Il Sito del Comune di Villaputzu
http://www.comune.villaputzu.ca.it

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